Regio decreto 3458/1928
Art. 65 — (§ 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R
Art. 65. (§ 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, e' ricoverato in stabilimenti sanitari, conserva l'intero trattamento da lui goduto per tutta la permanenza nello stabilimento se l'infermita' e' riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se invece l'infermita' non dipende da causa di servizio, l'intero trattamento economico e' dovuto soltanto per i primi quindici giorni di ricovero; dal sedicesimo giorno in poi esso e' ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.
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