Regio decreto 3458/1928
Art. 64 — § 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 64. (§ 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). L'Ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, e' ammalato in casa e trattenuto in servizio, conserva l'intero trattamento economico da esso goduto per il periodo massimo di novanta giorni se l'infermita' e' riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se invece l'infermita' non dipende da causa di servizio, lo stesso trattamento e' dovuto soltanto per il periodo massimo di quindici giorni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.