Regio decreto 3458/1928
Art. 34 — Art. 2, commi 2°, 3° e 5°, del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1886
Art. 34. (Art. 2, commi 2°, 3° e 5°, del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1886). Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, cui l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio, saranno corrisposte apposite indennita' mensili che, per gli ufficiali celibi, a parita' di condizioni, verranno ragguagliate alla meta' di quelle pei coniugati. Le norme per la determinazione delle indennita' indicate al 1° comma sono fissate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma. L'ammontare delle indennita' stesse puo' essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi. A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.
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