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Regio decreto 3458/1928

Art. 33 — Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/33parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 33. (Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). Agli ufficiali di cui appresso e' dovuta l'indennita' per spese di alloggio nella misura annua rispettivamente indicata: a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare, e capo di Stato Maggiore dell'esercito, L. 7200; b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore se non riveste il grado di generale di corpo d'armata, L. 3600. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se riveste il grado di generale di corpo d'armata riceve l'indennita' stabilita dalla lettera a); se invece riveste il grado di generale di divisione, riceve l'indennita' fissata dall'articolo seguente pei generali dell'arma. Al comandante della scuola di guerra spetta l'indennita' per spese di alloggio di L. 400 mensili. L'indennita' per spese d'alloggio e' corrisposta per intero quando non e' concesso a carico dello Stato ne' alloggio ne' mobilia in natura. Ne e' corrisposta la meta' quando e' dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure e' fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente. Non e' dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia. Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota e' determinata dal Ministero della guerra. L'indennita' per spese d'alloggio decorre dal giorno della assunzione della carica per la quale e' stabilita, e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi pero' di trasferimento da una carica all'altra, l'indennita' stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

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