Regio decreto 3458/1928
Art. 35 — Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530
Art. 35. (Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530). Le razioni foraggio spettanti agli ufficiali sono stabilite da apposito decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze. Le razioni foraggio sono dovute in ragione dei cavalli effettivamente posseduti dagli ufficiali.
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