Regio decreto 3458/1928
Art. 18 — Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363
Art. 18. (Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363). I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.
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