Regio decreto 3458/1928
Art. 19 — Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710
Art. 19. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710). Lo stipendio degli ufficiali puo' essere ridotto ai quattro quinti, ai tre quinti, alla meta', o puo' essere sospeso.
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