Regio decreto 3458/1928
Art. 17 — Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 17. (Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli aumenti di stipendio per compimento degli anni di servizio o dell'anzianita' di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o dell'anzianita' di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.
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