Regio decreto 3458/1928
Art. 121 — Art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637
Art. 121. (Art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116 e 117 gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso. L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia, o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, o reintegrazione nel grado.
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