Regio decreto 3458/1928
Art. 122 — Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637
Art. 122. (Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). Dai benefici contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono esclusi gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianita', o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.