Regio decreto 3458/1928
Art. 120 — (Art
Art. 120. (Art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 R. decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 118, che e' applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915. Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice brigadiere dei carabinieri Reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri Reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopra indicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.
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