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Regio decreto 263/1928

Art. 5 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/5parte di Regio decreto 263/1928
Art. 5. (Art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 4 legge 11 marzo 1926, n. 396, e art. 8 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477). Presso ciascun Comando di corpo d'armata, presso i' Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali e' permanentemente destinato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale. Il detto ispettore: a) esercitera' le funzioni indicate nel presente testo unico e quelle che saranno a lui devolute dal Ministero della guerra e dal comandante presso cui e' destinato; b) per delegazione del Ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza del comandante stesso, sopraintendera', per la parte amministrativa, ai servizi che si svolgono nella rispettiva circoscrizione, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento; c) esercitera', sotto la sua personale responsabilita', e per mandato del Ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza del comandante presso cui e' destinato, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le Amministrazioni militari esistenti nel rispettivo territorio, e, quello presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, su tutte le legioni dei carabinieri Reali.

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