Regio decreto 263/1928
Art. 4 — Art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 3 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195
Art. 4. (Art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 3 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195). La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni deve esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato ed e' affidata all'Ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione. Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il Consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede secondo che sara' stabilito dal regolamento. Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei corpi, e' erogato secondo le disposizioni del regolamento stesso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 263/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.