Regio decreto 263/1928
Art. 3 — Art. 5 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195
Art. 3. (Art. 5 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195). Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal capo dell'ufficio di amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarita', deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio di amministrazione. Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne da' ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo. Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto del direttore dei conti, per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo. Le speciali modalita' per l'applicazione delle precedenti norme saranno stabilite dal regolamento.
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