Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 263/1928Art. 6
Regio decreto 263/1928

Art. 6 — Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/6parte di Regio decreto 263/1928
Art. 6. (Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253). Il Ministro per la guerra ha facolta' di destinare, con suo decreto, funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di cui all'articolo precedente, per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale. Simile facolta' e' riservata al Ministro per le finanze, d'intesa con quello per la guerra, per l'eventuale destinazione, presso i Comandi di cui al precedente comma, di personale di ragioneria, con attribuzioni concernenti la gestione finanziaria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 263/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.