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Regio decreto 263/1928

Art. 30 — Art. 5 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/30parte di Regio decreto 263/1928
Art. 30. (Art. 5 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253). Gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, ovvero dai comandanti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'Amministrazione da' od abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 20,000, e dopo sentita l'Avvocatura erariale competente. Quando pero' la questione implichi una decisione di massima, dovra' esserne riferito al Ministero per le sue determinazioni. Per le transazioni per somme superiori alle L. 20,000, nonche' per quelle di, minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura erariale, provvede il Ministro ai sensi dell'art. 14 della legge di contabilita' generale dello Stato.

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