Regio decreto 263/1928
Art. 31 — Art. 6 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n, 2253
Art. 31. (Art. 6 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n, 2253). Spetta ai comandanti di corpo d'armata, ai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, ed al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali - per i contratti da essi approvati e per quelli approvati dai comandanti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24 - previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che cio' non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000. Per somme maggiori provvede il Ministero della guerra ai sensi dell'art. 15 della legge di contabilita' generale dello Stato.
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