Regio decreto 263/1928
Art. 29 — Art. 25 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 29. (Art. 25 legge 17 luglio 1910, n. 511). I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.
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