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Regio decreto 263/1928

Art. 28 — Art. 24 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/28parte di Regio decreto 263/1928
Art. 28. (Art. 24 legge 17 luglio 1910, n. 511). Nei casi d'urgenza l'esecuzione dei contratti di cui agli articoli 23 e 26 puo' essere iniziata, dietro autorizzazione, del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione quando sia richiesta, limitatamente, pero', a un quinto del loro importo. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti. In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

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