Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 263/1928Art. 27
Regio decreto 263/1928

Art. 27 — Art. 4 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/27parte di Regio decreto 263/1928
Art. 27. (Art. 4 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253). I decreti d'approvazione di contratti, emessi dai comandanti di corpi d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, saranno inviati alla Corte dei conti, per la registrazione preventiva, se richiesta, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del Ministero. I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 24 sono inviati, occorrendo, alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, dagli ufficiali che ne hanno eseguita la approvazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 263/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.