Regio decreto 263/1928
Art. 22 — Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 22. (Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 511). Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.
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