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Regio decreto 263/1928

Art. 21 — Art. 19 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/21parte di Regio decreto 263/1928
Art. 21. (Art. 19 legge 17 luglio 1910, n. 511). Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonche' quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

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