Regio decreto 263/1928
Art. 23 — Art. 21 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto-legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 589
Art. 23. (Art. 21 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto-legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 589). Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati. Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei Corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformita' dei predetti capitolati, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai Seguenti limiti: L. 1,000,000, se da aggiudicarsi per asta pubblica; L. 500,000, se da aggiudicarsi con licitazione privata; L. 250,000, se da concludersi per trattativa privata.
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