Regio decreto 2598/1927
Art. 81 — Ogni commissione per i mezzi di trasporto a trazione animale o per i natanti a vela ed a remi dovra' essere a…
Art. 81. Ogni commissione per i mezzi di trasporto a trazione animale o per i natanti a vela ed a remi dovra' essere assistita da un rappresentante di ciascuno dei comuni della zona di rispettiva circoscrizione; ciascuna commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica o per i natanti a motore sara' assistita da un funzionario della prefettura della zona di rispettiva circoscrizione. I suddetti rappresentanti dovranno portare con se' lo schedario o registro del comune o della prefettura ed essere in grado di fornire alla commissione le indicazioni che questa potesse richiedere.
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