Regio decreto 2598/1927
Art. 80 — L'autorita' militare che emanera' gli ordini impartira' alla commissione incaricata della requisizione le nec…
Art. 80. L'autorita' militare che emanera' gli ordini impartira' alla commissione incaricata della requisizione le necessarie istruzioni e fornira' ad essa le indicazioni relative ai capi requisibili esistenti nella zona di propria competenza, ai rispettivi proprietari o detentori e al loro indirizzo. Sulla base delle suddette istruzioni ed indicazioni, ciascuna commissione stabilira' quali dei capi requisibili intende visitare. A ciascun proprietario o detentore dei capi da requisire dara' subito per iscritto l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, in esso indicando il capo da requisire e il luogo, giorno ed ora della consegna.
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