Regio decreto 2598/1927
Art. 79 — La requisizione senza preventiva precettazione prevista dall'art
Art. 79. La requisizione senza preventiva precettazione prevista dall'art. 14 del testo unico e' eseguita dalle stesse commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui alla Parte II del presente regolamento. Qualora pero' all'atto in cui si procede alla requisizione qualcuna o tutta le commissioni provinciali che dovrebbero funzionare per l'esecuzione di essa non fossero costituite, l'autorita' militare che emanera' gli ordini, di requisizione provvedera' a sostituirle con la nomina di altrettante commissioni militari, composte ciascuna di tre ufficiali.
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