Regio decreto 2598/1927
Art. 82 — I delegati di cui agli articoli precedenti saranno nominati in seguito a richiesta dei presidenti delle singo…
Art. 82. I delegati di cui agli articoli precedenti saranno nominati in seguito a richiesta dei presidenti delle singole commissioni, che dovranno partecipare ad essi la localita' ed il giorno di presentazione.
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