Regio decreto 2598/1927
Art. 60 — Ciascuno dei comandi territoriali indicati nel precedente art
Art. 60. Ciascuno dei comandi territoriali indicati nel precedente art. 58 dovra' entro la prima decade del mese di marzo di ogni anno: comunicare alle prefetture il numero e la specie delle commissioni che potrebbero essere chiamate in caso di necessita' a funzionare nella rispettiva provincia, invitandole a trasmettergli, non piu' tardi dell'ultima decade di marzo, l'elenco delle persone che dall'amministrazione provinciale vengono designate quali membri effettivi e supplenti delle commissioni stesse, da scegliere tra coloro che non siano soggetti ad obblighi di leva o che non abbiano gia' avuto altra designazione da parte dell'autorita' militare; richiedere ai comuni, in cui dovrebbero funzionare le commissioni provinciali, un elenco delle persone atte ad esercitare, eventualmente, le funzioni di esperto. Dopo aver provveduto alla scelta e alla nomina dei membri delle varie commissioni, come e' prescritto dall'art. 8 testo unico, ciascuno dei predetti comandi ne dara' comunicazione ai designati, partecipando loro l'ente al quale si dovranno presentare al momento in cui le commissioni entreranno in funzione. Al momento del bisogno sara' partecipato agli interessati dalle dette autorita' il giorno di presentazione. Le comunicazioni agl'interessati della designazione e del giorno di presentazione debbono essere fatte con modalita' tali che rimanga prova ai comandi anzidetti dell'avvenuto recapito. Gli stessi comandi dovranno inoltre entro il mese di marzo di ogni anno comunicare a ciascun comune, sede di commissioni provinciali di visita ed accettazione, il numero di esse, distinto per specie, e la localita' dove ciascuna funzionera' all'atto della requisizione, affinche' il capo del comune possa provvedere alla designazione di un rappresentante del comune, il quale dovra' presentarsi al presidente della rispettiva commissione nella localita', giorni ed ora che gli saranno partecipati, per assistere alle operazioni.
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