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Regio decreto 2598/1927

Art. 61 — Qualora, per qualsiasi motivo, il delegato provinciale od anche il supplente non intervenissero alle riunioni…

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Art. 61. Qualora, per qualsiasi motivo, il delegato provinciale od anche il supplente non intervenissero alle riunioni delle commissioni, le operazioni di requisizione dovranno aver luogo egualmente. In tal caso la commissione dovra' interessare subito il prefetto della provincia, perche' provveda al piu' presto alla sostituzione. Frattanto funzionera' temporaneamente da commissario civile il rappresentante del comune, ove ha sede la commissione. Qualora mancasse l'esperto militare o civile designato quale membro della commissione, egli sara' sostituito a cura della commissione.

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