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Regio decreto 2598/1927

Art. 59 — Le commissioni provinciali di visita ed accettazione si distingueranno secondo la specie dei capi che dovrann…

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Art. 59. Le commissioni provinciali di visita ed accettazione si distingueranno secondo la specie dei capi che dovranno visitare e ricevere in: a) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione animale, per la visita ed accettazione dei quadrupedi, veicoli a trazione animale e bardature; b) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione meccanica, per la visita ed accettazione degli autoveicoli, motocicli, trattrici e carri rimorchio; c) commissioni provinciali dei natanti a remi e a vela, per la visita ed accettazione dei natanti a vela ed a remi di fiume, lago o laguna; d) commissioni provinciali dei natanti a motore, per la visita ed accettazione dei natanti a motore di fiume, lago o laguna.

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