Regio decreto 2598/1927
Art. 124 — Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto o chi ne fa le veci provvedera' a dare …
Art. 124. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto o chi ne fa le veci provvedera' a dare partecipazione ufficiale ai designati, per il tramite delle autorita' da cui dipendono, dell'incarico che ad essi e' stato affidato. Tale incarico decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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