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Regio decreto 2598/1927

Art. 123 — Le commissioni per le controversie hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, presso la Regia prefettura…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/123parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 123. Le commissioni per le controversie hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, presso la Regia prefettura, e sono costituite nel modo indicato dall'art. 27 del testo unico. Ne e' presidente di diritto il prefetto della provincia o chi ne fa le veci. Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono comunicati al prefetto: - da parte del presidente del tribunale del capoluogo della provincia, il nome di un giudice di tribunale; - da parte del comando del corpo di armata territoriale o del comando militare dell'isola, il nome di tre ufficiali del Regie esercito esperti in materia, di grado non inferiore a capitano e che possibilmente abbiano dimora nella sede stessa della commissione. Possono essere confermati nell'incarico quel giudice e quegli ufficiali che gia' fossero stati designati nell'anno precedente quali membri della commissione. In caso di nomina di esperti civili, a senso del 3° comma dell'art. 27 del testo unico, i nomi degli esperti stessi saranno comunicati al prefetto dal presidente del tribunale che ha proceduto alla designazione.

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