Regio decreto 2598/1927
Art. 123 — Le commissioni per le controversie hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, presso la Regia prefettura…
Art. 123. Le commissioni per le controversie hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, presso la Regia prefettura, e sono costituite nel modo indicato dall'art. 27 del testo unico. Ne e' presidente di diritto il prefetto della provincia o chi ne fa le veci. Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono comunicati al prefetto: - da parte del presidente del tribunale del capoluogo della provincia, il nome di un giudice di tribunale; - da parte del comando del corpo di armata territoriale o del comando militare dell'isola, il nome di tre ufficiali del Regie esercito esperti in materia, di grado non inferiore a capitano e che possibilmente abbiano dimora nella sede stessa della commissione. Possono essere confermati nell'incarico quel giudice e quegli ufficiali che gia' fossero stati designati nell'anno precedente quali membri della commissione. In caso di nomina di esperti civili, a senso del 3° comma dell'art. 27 del testo unico, i nomi degli esperti stessi saranno comunicati al prefetto dal presidente del tribunale che ha proceduto alla designazione.
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