Regio decreto 2598/1927
Art. 122 — Ai funzionari civili, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati, specificati nelle lettere b) e…
Art. 122. Ai funzionari civili, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati, specificati nelle lettere b) e c) dell'articolo 120, compete un quarto dell'importo delle ammende per contravvenzioni rispettivamente elevate. L'ammontare residuo delle ammende relative alle contravvenzioni va a favore dell'erario.
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