Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 122
Regio decreto 2598/1927

Art. 122 — Ai funzionari civili, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati, specificati nelle lettere b) e…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/122parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 122. Ai funzionari civili, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati, specificati nelle lettere b) e c) dell'articolo 120, compete un quarto dell'importo delle ammende per contravvenzioni rispettivamente elevate. L'ammontare residuo delle ammende relative alle contravvenzioni va a favore dell'erario.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 121 Art. 123 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.