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Regio decreto 2598/1927

Art. 121 — Qualora gl'incaricati delle ispezioni, i commissari militari, gli ufficiali e i comandanti di stazione dei ca…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/121parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 121. Qualora gl'incaricati delle ispezioni, i commissari militari, gli ufficiali e i comandanti di stazione dei carabinieri Reali, i funzionari ed agenti indicati nel precedente articolo ritengano che le violazioni alle disposizioni della legge e del regolamento rivestano gli estremi del delitto previsto dall'art. 22 del testo unico, debbono trasmettere il verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria. In ogni caso, il pagamento, ai termini dell'art. 25 del testo unico, non impedisce l'esercizio dell'azione penale, qualora risulti che il fatto rivesta gli estremi del delitto previsto dall'art. 22 del testo unico.

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