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Regio decreto 2598/1927

Art. 120 — Sono investiti della facolta', ed hanno il dovere di accertare le violazioni alle norme del testo unico e del…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/120parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 120. Sono investiti della facolta', ed hanno il dovere di accertare le violazioni alle norme del testo unico e del presente regolamento: a) gl'incaricati delle ispezioni previste dall'art. 3 del testo unico, i commissari militari per le riviste generali o parziali, gli ufficiali e i comandanti di stazione dei carabinieri Reali delegati per le visite e i commissari militari delle commissioni provinciali di visita ed accettazione, quando nell'esercizio di tali funzioni e' loro dato di constatarne; b) i funzionari delle prefetture e dei comuni incaricati delle mansioni di cui all'art. 3 del testo unico; c) gli agenti della forza pubblica, gli agenti o messi comunali, purche' siano agenti giurati, e gli altri agenti giurati dipendenti dallo Stato e dagli enti locali. I detti pubblici ufficiali ed agenti compileranno senza indugio, per ciascuna violazione, un verbale di accertamento, individuale, e cureranno che la contravvenzione sia subito notificata agli interessati. Per il rimanente, l'inoltro alle autorita' amministrative dei verbali di accertamento anzidetti e' regolato dalla procedura stabilita, rispettivamente per ciascuna specie di capi, dalle apposite disposizioni della Parte II del presente regolamento, relative ai verbali di accertamento compilati in occasione delle riviste.

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