Regio decreto 2598/1927
Art. 119 — Quando per le inadempienze alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento vengano accertate del…
Art. 119. Quando per le inadempienze alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento vengano accertate delle responsabilita' a carico dei capi delle amministrazioni comunali o di coloro che ne fanno le veci, sempre che siano legalmente rivestiti della qualita' di pubblico ufficiale, essi sono passibili di denunzia all'autorita' giudiziaria agli effetti dell'art. 178 del codice penale. Sono anche passibili della stessa denunzia i delegati del consiglio provinciale e gli altri membri civili delle commissioni provinciali di visita e di accettazione che, salvo impedimenti di forza maggiore, non intervengano ad una o piu' sedute della commissione a cui furono assegnati.
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