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Regio decreto 2598/1927

Art. 125 — Ove durante l'anno si rendesse indisponibile per qualsiasi ragione uno dei membri componenti la commissione, …

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Art. 125. Ove durante l'anno si rendesse indisponibile per qualsiasi ragione uno dei membri componenti la commissione, esso dovra' essere immediatamente sostituito a cura dell'autorita' interessata, che comunichera' al presidente il nome del membro designato in sostituzione di quello resosi indisponibile. Questi cessa di fatto dalla carica, senza che occorra una particolare comunicazione del prefetto. Al membro nuovo designato, che entrera' in carica immediatamente, sara' fatta dal presidente della commissione la partecipazione di cui all'articolo precedente.

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