Regio decreto 2598/1927
Art. 109 — Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art
Art. 109. Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione: a) tutti gli autoveicoli, motocicli, carri rimorchio e natanti a motore gia' dichiarati non idonei in precedenti riviste; b) tutti quelli che per guasti importanti o per lo stato di generale deterioramento non possono essere presentati alla commissione. I proprietari di detti capi dovranno presentare una dichiarazione scritta, rilasciata dal direttore tecnico dell'officina o dello scalo o cantiere che ha in custodia o in riparazione il mezzo di trasporto, o che ha constatato i guasti esistenti. La dichiarazione sara' vidimata dal competente ufficio di prefettura, che provvedera' nel modo piu' opportuno al necessario controllo. Le commissioni provinciali potranno effettuare per proprio conto i controlli che crederanno. I capi ritornano pero' ad essere requisibili appena rimessi in efficienza.
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