Regio decreto 2598/1927
Art. 108 — I proprietari degli stalloni privati autorizzati alla monta pubblica e quelli delle giumente di puro sangue e…
Art. 108. I proprietari degli stalloni privati autorizzati alla monta pubblica e quelli delle giumente di puro sangue e delle brade indome (lettere g) e h) dell'art. 2 del testo unico) per ottenere l'esenzione dalla requisizione dovranno presentare gli stessi documenti prescritti per l'esenzione dalla rivista, specificati nell'art. 22 del presente regolamento. I proprietari di giumente con puledri lattanti e quelli di giumente riconosciute pregne dovranno presentare un certificato analogo a quello previsto per i quadrupedi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 106 del presente regolamento.
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