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Regio decreto 2598/1927

Art. 110 — I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autov…

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Art. 110. I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autoveicoli soggetti a requisizione e non potessero farli rientrare a tempo debito, ne informeranno gli uffici di prefettura presso i quali i rispettivi autoveicoli sono inscritti.

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