Regio decreto 2598/1927
Art. 110 — I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autov…
Art. 110. I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autoveicoli soggetti a requisizione e non potessero farli rientrare a tempo debito, ne informeranno gli uffici di prefettura presso i quali i rispettivi autoveicoli sono inscritti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.