Regio decreto 2598/1927
Art. 102 — Oltre ai quadrupedi, ai veicoli, alle bardature e ai natanti contemplati nel 1° e 2° comma dell'art
Art. 102. Oltre ai quadrupedi, ai veicoli, alle bardature e ai natanti contemplati nel 1° e 2° comma dell'art. 2 del testo unico, possono essere esentati dalla requisizione, qualunque sia la forma di questa, ed anche se idonei al servizio militare: 1° i quadrupedi, i veicoli, le bardature e i natanti, appartenenti alle amministrazioni dello Stato, previ opportuni accordi con il Ministero della guerra; 2° gli anzidetti capi appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero destinati a pubblici servizi in forza di regolare concessione od autorizzazione da parte dello Stato o dei comuni, sempre quando pero' l'impiego di essi capi sia indispensabile all'attuazione di servizi interessanti direttamente l'amministrazione militare o militare marittima; 3° quei capi che il Regio Governo ritenga indispensabili nell'interesse della produzione equina, oppure per imprescindibili esigenze dell'industria e dell'agricoltura, o per il funzionamento di aziende relative a generi la cui produzione sia necessaria ai bisogni delle forze armate della Nazione o alla resistenza interna del Paese.
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