Regio decreto 2598/1927
Art. 103 — Le amministrazioni od i proprietari di cui al n
Art. 103. Le amministrazioni od i proprietari di cui al n. 2 dell'articolo precedente, che vogliono beneficiare della esenzione, debbono trasmettere nell'ultimo trimestre dell'anno al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione si trovano i capi, una domanda debitamente documentata in cui siano indicati i capi che essi intendono far esentare dalla requisizione, i servizi cui sono adibiti e le ragioni della indispensabilita'. Le domande debbono essere inoltrate a mezzo del comune o della prefettura della provincia ove hanno residenza i capi. Detti enti debbono esprimere il loro parere circa l'accoglibilita' delle domande. Le autorita' militari territoriali su menzionate trasmettono al Ministero della guerra le domande, munite dei relativi documenti e corredate del loro parere.
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