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Regio decreto 2598/1927

Art. 101 — Nell'eseguire la requisizione, la commissione ritira il precetto personale: ad ultimata prestazione esso e' i…

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Art. 101. Nell'eseguire la requisizione, la commissione ritira il precetto personale: ad ultimata prestazione esso e' inviato all'autorita' militare nel cui territorio si e' effettuata la requisizione. L'indennita' di prestazione e' corrisposta mediante buoni esigibili, come e' detto nel titolo VIII della Parte II.

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