Regio decreto 443/1927
Art. 956 — Le ispezioni straordinarie generali sono soggette a tutte le norme date nel precedente Capo II per le ispezio…
Art. 956. Le ispezioni straordinarie generali sono soggette a tutte le norme date nel precedente Capo II per le ispezioni ordinarie, dalle quali sostanzialmente non differiscono. Le ispezioni straordinarie speciali sono soggette alle norme del Capo medesimo, riferentisi alla parte della gestione ispezionata.
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