Regio decreto 443/1927
Art. 957 — Le ispezioni amministrative straordinarie sono ordinate dal Ministero della guerra, ogni qualvolta lo ritenga…
Art. 957. Le ispezioni amministrative straordinarie sono ordinate dal Ministero della guerra, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e sono eseguite dai funzionari civili o militari designati, caso per caso, dal Ministero stesso.
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