Regio decreto 443/1927
Art. 955 — Le ispezioni straordinarie sono generali o speciali a seconda che riguardino tutta la gestione del corpo ispe…
Art. 955. Le ispezioni straordinarie sono generali o speciali a seconda che riguardino tutta la gestione del corpo ispezionato, oppure soltanto una parte di esso, o, addirittura, uno o piu' fatti specifici, secondo le istruzioni date dall'autorita' che le ordina.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.