Regio decreto 443/1927
Art. 925 — Presso tutti i corpi e' tenuto un apposito Registro delle ispezioni nel quale gli ispettori riassumono le lor…
Art. 925. Presso tutti i corpi e' tenuto un apposito Registro delle ispezioni nel quale gli ispettori riassumono le loro osservazioni ed i provvedimenti suggeriti. Prima di iniziare un'ispezione l'ispettore deve prendere in esame il registro medesimo, ed assicurarsi che delle osservazioni fatte in occasione di ispezione precedente il corpo abbia tenuto il debito conto e che i suggerimenti dati abbiano avuto esecuzione.
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