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Regio decreto 443/1927

Art. 924 — Alle ispezioni che hanno luogo alla sede del corpo deve assistere l'ufficiale cui e' affidata la gestione del…

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Art. 924. Alle ispezioni che hanno luogo alla sede del corpo deve assistere l'ufficiale cui e' affidata la gestione del corpo medesimo, il quale pero' ha facolta' di farsi rappresentare dal capo dell'ufficio d'amministrazione e dal direttore dei conti.

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