Regio decreto 443/1927
Art. 923 — Le ispezioni, oltre alla sede dei corpi, possono essere estese ai distaccamenti di maggiore importanza
Art. 923. Le ispezioni, oltre alla sede dei corpi, possono essere estese ai distaccamenti di maggiore importanza. Nelle ispezioni ai reggimenti alpini sono anche compresi, ogni qualvolta le condizioni della stagione lo consentano, i magazzini di arredamento dei battaglioni dipendenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.