Regio decreto 443/1927
Art. 926 — Le ispezioni ordinarie sono eseguite: a) presso i reggimenti granatieri, fanteria di linea, alpini e di caval…
Art. 926. Le ispezioni ordinarie sono eseguite: a) presso i reggimenti granatieri, fanteria di linea, alpini e di cavalleria, dai rispettivi comandanti di brigata o comandanti superiori; b) presso i depositi disgiunti dai reggimenti e con sede in altra circoscrizione territoriale, dal comandante di brigata da cui dipende il reggimento; c) presso i reggimenti bersaglieri, da un generale di brigata designato dal comandante di corpo d'armata da cui il reggimento dipende; d) presso i distretti militari, da un ufficiale generale designato dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano e scelto, preferibilmente, fra i comandanti di brigata; e) presso le legioni carabinieri Reali, dai rispettivi generali di brigata ispettori di zona; f) presso le unita' di artiglieria, automobilistiche e di carri armati - meno che per il servizio del materiale del gruppo C - dai comandanti di artiglieria di corpo d'armata; g) presso le direzioni d'artiglieria e gli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici, le unita' di artiglieria, automobilistiche o di carri armati, limitatamente per le unita' al servizio del materiale del gruppo C, dagli ispettori amministrativi centrali ovvero da funzionari civili del gruppo A del Ministero della guerra; h) presso i reggimenti del genio, il gruppo aerostieri e gli uffici delle fortificazioni, dai comandanti del genio di corpo d'armata; i) presso gli stabilimenti del genio ed il servizio chimico militare, rispettivamente dall'ispettore del genio e dal direttore del centro chimico militare; l) presso le direzioni di commissariato, gli ospedali militari, e gli stabilimenti rispettivamente dipendenti, dagli ispettori amministrativi centrali del Ministero della guerra ovvero da funzionari civili del gruppo A rispettivamente della Direzione generale dei servizi logistici o della Direzione centrale di sanita' militare; m) presso la scuola di sanita' militare, da un generale medico designato dal Ministero della guerra; n) presso l'istituto chimico farmaceutico militare, dal colonnello chimico farmacista; o) presso i depositi di allevamento cavalli, dal capo del servizio ippico presso il Ministero della guerra; p) presso tutte le amministrazioni non indicate nelle lettere precedenti, dagli ufficiali che saranno, di volta in volta, designati dai comandanti di corpo d'armata, dai quali le amministrazioni dipendono. Le ispezioni ordinarie sono effettuate almeno una volta l'anno, salvo per l'arma dei carabinieri Reali, in cui le legioni ed i comandi ed organi dipendenti devono essere ispezionati almeno una volta ogni due anni.
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